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L'agente di commercio è un soggetto che assume in maniera stabile, senza vincolo di subordinazione, l'incarico di stabilire dei contratti commerciali tra l'azienda e dei clienti, in base a un accordo, chiamato contratto di agenzia, che lo vincola a svolgere questo mandato su una precisa area geografica.
L'agente di commercio svolge quindi una attività commerciale in nome e
per conto dell'azienda che rappresenta e in questo si distingue dal procacciatore di affari per la stabilità del suo mandato. L'azienda retribuisce l'agente di commercio utilizzando una politica provvigionale, retribuendo cioè l'agente di commercio in base al fatturato che esso produce.
Talvolta tra azienda ed agente di commercio si stabilisce che una
parte della sua retribuzione sia fissa ed una parte sia variabile, cioè
ancorata al fatturato.
Gli agenti di commercio in Italia si distinguono tra gli agenti monomandatari ed agenti plurimandatari:
- gli agenti monomandatari rappresentano esclusivamente un'azienda,
costituendo quindi virtualmente un'estensione territoriale della rete di
vendita di questa azienda;
- gli agenti plurimandatari, invece, rappresentano contemporaneamente
più aziende, diventando quindi delle figure più vicine ad un imprenditore commerciale piuttosto che a un dipendente, come nel caso dell'agente monomandatario.
L'agente di commercio è una figura lavorativa autonoma ed è preferito di solito perché ha dei costi di gestione più bassi di un dipendente e comunque proporzionali al fatturato.
A differenza dell’agente, il rappresentante di commercio ha il potere
di concludere effettivamente i contratti che ha promosso, cioè anche di
firmarli in nome e per conto dell’impresa per cui lavora. Per svolgere
questa attività, i cittadini italiani e comunitari, ma anche
extracomunitari o le società - nella persona del loro legale
rappresentante - hanno l’obbligo di effettuare una dichiarazione di
inizio attività (SCIA cartacea) al “Ruolo agenti e rappresentanti di
commercio” presso la Camera di Commercio di residenza..
Necessario il possesso di alcuni requisiti di carattere personale, morale e professionale:
- requisiti personali (ad es. maggiore età, cittadinanza UE)
- requisiti morali (ad es. no condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, truffa furto…)
- requisiti professionali (in alternativa: aver superato specifico
corso professionale o aver maturato una esperienza lavorativa biennale
nel settore vendite, essere socio o amministratore di una società del
settore)
L'agente e/o il rappresentante, inoltre, non può svolgere un’altra attività alle dipendenze di persone, associazioni od enti pubblici e privati né un'altra attività che preveda l'iscrizione al ruolo dei mediatori.
Trascorsi 30 giorni dalla presentazione della SCIA, in assenza di
cause ostative, l’agente può farsi rilasciare il mandato/contratto di
agenzia dalla ditta da cui prenderà le provvigioni e presentare la CIA
comunicazione di inizio attività telematica al Registro Imprese
indicando chiaramente la posizione (se agente o rappresentante) e il
settore merceologico trattato.
Gli agenti che trattano preziosi devono ottenere in precedenza la licenza della Questura e presentarla insieme alla CIA.
Il contratto di agenzia deve solitamente indicare:
- la posizione (cioè agente o rappresentante)
- la zona interessata (quella cioè per la quale si avrà l’incarico di promuovere o concludere contratti)
- la data di effetto del contratto, che coincide con quella di inoltro della CIA al Registro Imprese.
Il costo complessivo dell’iscrizione (avendo già il requisito
professionale, senza quindi effettuare il corso) è di circa 400 euro
(Tassa concessione Governativa, diritti di segreteria camerali, invio
telematico, imposta di bollo, diritto annuale camerale)
Chi non ha i requisiti inizia solitamente l’attività con la ditta
mandante quale PROCACCIATORE D’AFFARI per poi diventare AGENTE una volta
frequentato il corso abilitante.
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